Statuto
STATUTO
BECOME-UMBRIA
Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
(in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una
associazione avente la seguente denominazione: “BECOME-UMBRIA APS
(Associazione per il Benessere del Corpo e della Mente dell’Umbria APS)”, da ora
in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Città di Castello
e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro
familiari o dei terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale,
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o
delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione ha come scopo quello di promuovere il benessere psico-fisico della
persona, sia come singolo che nell’ambito del network di relazioni sociali in cui
l’individuo stesso è inserito. L’associazione, pertanto, si propone di contribuire alla
ricerca, alla prevenzione, all’informazione e al trattamento delle tematiche
specifiche connesse alla cura del corpo e della mente e, conseguentemente, alle
diverse forme di disagi che incidono sul benessere dell’individuo e della collettività
nel loro più esteso significato, nonché di studiare ed attuare programmi di recupero,
di riabilitazione e di reinserimento sociale per coloro che ne sono affetti o ne devono
subire le conseguenze. In particolare, l’associazione, stante il polimorfismo del
disagio psico-fisico che connota la realtà odierna, intende mettere in campo azioni
volte ad individuare le cause che incidono sul benessere psicologico e fisico sia del
singolo che della collettività in generale, di incentivare lo studio e la ricerca
scientiifica di detti fenomeni, di divulgare, informare e di indurre
all’autoconsapevolezza del sé, con l’intento specifico di diffondere un modello di
riconoscimento del disagio al fine di consentire la prevenzione e/o il trattamento del
disturbo, di creare un network diffuso di individuazione del disagio in grado di
coinvolgere operatori pubblici e privati che perseguono il medesimo fine di
incremento del benessere collettivo, di porre in essere politiche attive di trattamento
e di cura delle diverse fattispecie patologiche che minano il benessere della persona
e della collettività. Pertanto, l’associazione, promuoverà iniziative, rassegne,
convegni, incontri, mostre specifiche e fiere sul tema. Altresì, l’associazione darà
vita a corsi di formazione, didattici e di informazione inerenti tali tematiche, nelle
scuole, nella propria sede, nei luoghi di associazionismo culturale, artistico e/o
religioso, nelle associazioni che condividono finalità analoghe, negli enti privati o
pubblici. L’associaizone potrà stabilire relazioni anche mediante forme di co-
associaizone con organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali, per il
perseguimento del proprio oggetto sociale e pertanto, potrà sottoscrivere accordi,
intese, patti, convenzioni, collaborazioni e/o partecipare a bandi o progetti. Saranno
curate tutte le necessarie fasi di studio e di ricerca in materia, mediante il
coinvolgimento di studiosi ed esperti del settore e anche con la realizzazione di
prodotti editoriali e multimediali. L ’ associazione potrà, inoltre, in modo
complementare e sussidiario, ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e del D.Lgs. n.
117 del 28/6/2017, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere
in generale al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati o dei terzi. Nel
coseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati, l’associazione,
potrà mettere in atto nei loro confronti tutti quei servizi strettamente complementari
che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e/o tutti quei servizi
sociali e/o complementari che potranno essere forniti verso pagamento di
corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale
hanno diritto e, comunque, l’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del
Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito
Decreto ministeriale e, pertanto, la loro individuazione sarà successivamente operata
da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione potrà esercitare, a norma
dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o
senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle
attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di
amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi
associativi.
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale
svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a
cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione,
chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle
domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua
successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi
previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le inziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso altri in modo personale;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i
termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli
eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure
arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere
escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e
dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione
dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua
decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita
deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia
fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non
hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- L’Organo di controllo.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti colori che sono iscritti, da almeno 3 mesi,
nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
mediante delga scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato
può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,
contenente il logo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del
giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea
all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
Le modalità e le forme di invio della convocazione dell’Assemblea ai soci sono
decise dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
incaricato della revisone legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per
Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi
associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’ Assemblea;
. predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le
modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o
ad essa affidati;
- procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed
istruttori determinandone gli emolumenti o compensi o rimborsi spese; gli incarichi
possono essere attributi anche a componenti del Consiglio medesimo, il tutto nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti pari a 3, e
precisamente dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, durano in carica
per 3 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo
alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro
unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente, Vice Presidente e Segretario)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano
verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei
presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca
l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente e il Segretario sono nominati dall’Assemblea nelle medesime
forme previste per il Presidente e, ordinariamente, nella stessa seduta in cui vene
nominato quest’ultimo salvo che le nuove nomine si rendano necessarie in caso di
dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, su delega scritta,
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Al Segretario competono mere funzioni di predisposizione e controllo di regolarità
formale degli atti e coadiuva gli organi dell’associazione nell’esercizio delle loro
funzioni per il miglior funzionamento della vita dell’associazione medesima.
La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario non sono incompatibili
con l’assunzione di cariche del medesimo tipo o natura o con l’assunzione della
qualità di socio in altri enti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro..
ART. 10
(L’Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisti
previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice
civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell’art.
2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono
essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimenti alle
disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui
al comma 1, dell’art. 31, la revisione legale dei conti. In tale caso l’Organo di
controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di
controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o
una Società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associaizone – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi
ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai
propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi
associaitivi, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogliemento individuale del rapporto
associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e
allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,
contributi pubblici o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di
interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal
primo di gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4
mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il
Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono esssere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio
Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tentuo a cura
dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura
dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi,
tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi nei modi che
saranno stabiliti dagli organi amministrativi dell’associazione.
ART. 17
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi
e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso
vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall’art. 7 del Codice del Terzo settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’ associazione.
ART. 18
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura, anche dai propri associati, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al
perseguimento delle finalità statutarie.
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore,
da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri
enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del
suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra
i propri associati.
ART. 20
(Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto
compatibile, dal Codice civile.